Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 17/11/1999 (Rv. 531219 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE | Accertamento tecnico - Estensione alle cause e all'entità del danno - Disposta dal giudice o d'iniziativa del consulente - Illegittimità - Utilizzabilità delle risultanze della relativa indagine - Condizioni.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE
In sede di accertamento tecnico preventivo l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, disposta "contra legem" dal giudice o effettuata d'iniziativa del consulente, deve considerarsi "tamquam non esset", poiché pure in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio, sicché una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 627 cod. proc.civ., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)