Sez. U, Sentenza n. 6149 del 20/10/1983 (Rv. 430943 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - CESSIONE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA DI CUI AL D.P.R. N. 2 DEL 1959 E ALLA LEGGE N. 231 DEL 1962 - CONTROVERSIA INSORTA TRA L'AMMINISTRAZIONE E L'ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO, PRIMA ED INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE, CON RIGUARDO ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLA CESSIONE STESSA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - CESSIONE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA DI CUI AL D.P.R. N. 2 DEL 1959 E ALLA LEGGE N. 231 DEL 1962 - CONTROVERSIA INSORTA TRA L'AMMINISTRAZIONE E L'ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO, PRIMA ED INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE, CON RIGUARDO ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLA CESSIONE STESSA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
In tema di edilizia economica e popolare, nella disciplina del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e della legge 27 aprile 1962 n. 231, la controversia che insorga fra l'amministrazione e l'assegnatario di un alloggio, ancor prima ed indipendentemente dall'avvenuta stipula del contratto di cessione, con riguardo alla Determinazione del prezzo di tale cessione alla stregua dei criteri direttamente ed inderogabilmente fissati dalle norme dei suddetti provvedimenti legislativi, quale quello della computabilità degli apporti in denaro dell'amministrazione medesima per la realizzazione dello alloggio, investe posizioni di diritto soggettivo e conseguentemente spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale deve decidere in applicazione delle citate norme, a prescindere dalla circostanza che le apposite commissioni (provinciali e regionali) previste dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 2 del 1959, e competenti solo con riguardo alle operazioni di valutazione dei cespiti o di stima degli apporti di natura reale, siano o meno intervenute sulla quantificazione del prezzo anche con riguardo al computo degli indicati apporti in denaro. (V 835/82, mass n 418656; (V 1015/72, mass n 357349).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 6, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 7, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)