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Sez. U, Sentenza n. 1015 del 30/03/1972 (Rv. 357349 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - POSIZIONE DELL'ASSEGNATARIO - DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO - OBBLIGHI DELL'ENTE PUBBLICO CEDENTE.*
Stato
decisa il 1972-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357349-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - POSIZIONE DELL'ASSEGNATARIO - DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO - OBBLIGHI DELL'ENTE PUBBLICO CEDENTE.*

L'art 4 del DPR 17 gennaio 1959 n 2 e l'art 3 della legge 27 aprile 1962 n 231 riconoscono al privato assegnatario di un alloggio di tipo economico-popolare un diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, ad ottenere, nella sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge, la cessione in proprieta dell'alloggio stesso. E l'istituto cedente e vincolato all'osservanza delle norme imperative che disciplinano specificamente i contratti di cessione in proprieta a favore degli assegnatari e non ha il potere di sottrarsi alle norme medesime ne tanto meno di imporre ai cessionari clausole e condizioni diverse da quelle stabilite e consentite dalla legge. (Conf 1655'70, mass n 347589).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)