Sez. 1, Sentenza n. 22995 del 29/10/2014 (Rv. 632739 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notificazione tramite ufficiale giudiziario incompetente - Conseguenze - Nullità, e non inesistenza, della notificazione - Sua sanabilità "ex tunc" a seguito di costituzione dell'intimato.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
La notificazione del ricorso per cassazione effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente alla stregua dell'art. 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, è nulla, e non già inesistente, sicché il corrispondente vizio deve intendersi sanato, per raggiungimento dello scopo e con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)