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Sez. 2, Sentenza n. 17804 del 30/08/2011 (Rv. 618932 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione da parte di ufficiale giudiziario incompetente - Nullità - Estensione al ricorso - Esclusione - Conseguenze - Costituzione dell'intimato - Sanatoria "ex tunc" - Configurabilità - Passaggio in giudicato della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618932-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, non si estende al ricorso e resta sanata con la costituzione dell'intimato, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., con effetto "ex tunc", senza che possa invocarsi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)