Sez. U, Sentenza n. 4575 del 07/07/1983 (Rv. 429453 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO - CONTROVERSIA INERENTE A PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE CON MANSIONI AMMINISTRATIVE PRESSO GLI UFFICI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE SUDDETTA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO - CONTROVERSIA INERENTE A PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE CON MANSIONI AMMINISTRATIVE PRESSO GLI UFFICI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE SUDDETTA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La controversia inerente a prestazioni lavorative subordinate in favore della federazione italiana sport del ghiaccio, con mansioni amministrative presso gli uffici centrali della federazione medesima, investe un rapporto di pubblico impiego, e spetta conseguentemente alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, tenuto conto della qualità di ente pubblico non economico del comitato Olimpico nazionale italiano (C.o.N.I.), del quale le federazioni sportive nazionali sono (con autonoma ma eguale personalità pubblica) organi, nonché della previsione dell'art. 14 della legge 23 marzo 1981 n. 91 (recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) della Costituzione di rapporti di lavoro privatistici con le suddette federazioni nazionali solo nei diversi casi di attività tecniche e sportive e di attività amministrative presso gli uffici periferici. (V 6637/81, mass n 417493; (V 1352/80, mass n 404880).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, DPR 26/05/1976 num. 411 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)