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Sez. 3, Sentenza n. 97 del 16/01/1985 (Rv. 438297 - 01)

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - NATURA - ORGANI DEL CONI - CONSEGUENZE - CITAZIONE IN GIUDIZIO IN PROPRIO - INAMMISSIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONI.*
Stato
decisa il 1985-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438297-01

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - NATURA - ORGANI DEL CONI - CONSEGUENZE - CITAZIONE IN GIUDIZIO IN PROPRIO - INAMMISSIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONI.*

Le singole federazioni sportive nazionali (fra le quali anche quella dello sport su ghiaccio - F.I.S.G.) sono organi del CONI in senso tecnico, con la conseguenza che non possono essere evocate in giudizio in proprio, restando ogni loro attività giuridicamente rilevante imputata al CONI il quale è tenuto a rispondere dello operato dei suoi organi. (V 4575/83, mass n 429453; (V 625/78, mass n 389939).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)