Sez. 4, Sentenza n. 5224 del 13/12/1977 Ud. (dep. 09/05/1978) Rv. 138887 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE - CONDIZIONE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE - CONDIZIONE.*
In tema di evento colposo connesso a prestazione professionale, il prestatore di opera intellettuale deve ritenersi responsabile penale del fatto quando, non implicando la sua attivita la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta, violi comuni norme di diligenza, prudenza o perizia o Disposizioni di leggi che disciplinano l'Esercizio della sua attivita. Invero il professionista e tenuto a rispondere dell'evento lesivo sotto il profilo della colpa grave solo quando la prestazione intellettuale comporti la soluzione di particolari problemi tecnici.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)