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Sez. 4, Sentenza n. 41409 del 17/09/2013 Cc. (dep. 07/10/2013) Rv. 256211 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Termine - Dichiarazione formale di chiusura della discussione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256211-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE

In sede di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero può essere validamente compiuta fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la modifica dell'imputatazione effettuata subito dopo la conclusione dell'intervento della parte civile, prima che il giudice dichiarasse chiusa la discussione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)