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Sez. 6, Sentenza n. 33819 del 04/07/2001 Cc. (dep. 17/09/2001) Rv. 220731 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - FATTO DIVERSO | Richiesta dell'imputato di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen. - Preclusione per il p.m. a modificare l'imputazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220731-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - FATTO DIVERSO

Qualora nel corso dell'udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell'art. 423 cod. proc. pen. rispetto a quello riportato nell'originaria imputazione, il PM ha la facoltà di modificare il capo d'imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al Gip le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall'apertura dell'udienza l'imputato abbia chiesto l'immediato proscioglimento a norma dell'art. 129 stesso codice. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato una decisione che aveva disposto il proscioglimento immediato degli imputati per prescrizione sulla base della originaria formulazione dell'accusa senza tener conto della modifica del capo d'imputazione ritualmente effettuata dal PM nel corso dell'udienza preliminare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)