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Sez. 6, Sentenza n. 29313 del 22/01/2015 Ud. (dep. 09/07/2015) Rv. 264083 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Termine - Dichiarazione formale di chiusura della discussione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264083-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE

In sede di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero può essere validamente compiuta fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la modifica dell'imputazione effettuata, nei confronti di uno degli imputati, nel corso dell'udienza successiva a quella in cui il difensore di quest'ultimo aveva formulato le proprie conclusioni, udienza dedicata agli interventi delle altre difese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)