Sez. 1, Sentenza n. 2747 del 06/03/1993 (Rv. 481297 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Decreto di ammissione - In genere | Ammissione disposta nei confronti di una società di fatto e dei soci in proprio - Decreto - Socio contestante la partecipazione alla società - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Decreto di ammissione - In genere
Il decreto per il quale il Tribunale, a norma dell'art. 163 Legge Fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, ove l'ammissione alla procedura sia disposta nei confronti di una società di fatto e dei soci in proprio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. III Cost., da quello dei soci che non abbia sottoscritto la domanda di concordato e che contesti la sua partecipazione alla suddetta società di fatto, trattandosi di provvedimento idoneo a determinare una lesione definitiva ed irreversibile dei diritti soggettivi, sia patrimoniali che personali, del ricorrente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)