Sez. 1, Sentenza n. 3535 del 17/02/2006 (Rv. 586979 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Proposta di concordato avanzata da società di persone - Giudizio di omologazione - Parti - Singolo socio - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Legittimazione ad impugnare la sentenza di rigetto - Esclusione - Intervento volontario - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da una società di persone e non anche dai singoli soci, questi ultimi non assumono la posizione di litisconsorti necessari, né risultando legittimati ad impugnare la sentenza che rigetta la proposta di concordato, in quanto, pur essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, essi non sono legittimati a chiedere l'ammissione alla procedura, non rivestendo la qualità di imprenditori commerciali; la loro partecipazione al giudizio si configura pertanto come intervento volontario, a nulla rilevando la circostanza che essi abbiano sottoscritto l'istanza di ammissione alla procedura in qualità di amministratori e rappresentanti della società, né che il rigetto della proposta li esponga alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 147 della legge fall., essendo la loro qualità di litisconsorti necessari limitata alla sola partecipazione al giudizio di fallimento, in tutti i suoi gradi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2313, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)