Sez. 5, Sentenza n. 18915 del 16/09/2011 (Rv. 618795 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Esposizione di credito IVA in dichiarazione - Successiva istanza di rimborso - Applicabilità della procedura ex artt. 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità del termine decadenziale ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, al contribuente che, per richiedere il rimborso del tributo, non si avvalga della procedura prevista dagli artt. 30 e 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, limitandosi ad esporre il credito nella dichiarazione dei redditi ed avanzando una successiva istanza, trova applicazione il termine di decadenza biennale, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per le istanze non regolamentate da espressa norma o per le procedure attivate al di fuori dei canoni stabiliti dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)