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Sez. U, Sentenza n. 5465 del 15/12/1977 (Rv. 389117 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - IN GENERE - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - IRREGOLARITA RELATIVE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI L'ORGANO COLLEGIALE - IRRILEVANZA - INVESTITURA DELL'AUTORITA COMPETENTE E REGOLARITA FORMALE - LEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE (INVALIDITA DELLA NOMINA GOVERNATIVA DI ALCUNI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO).*
Stato
decisa il 1977-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389117-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - IN GENERE - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - IRREGOLARITA RELATIVE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI L'ORGANO COLLEGIALE - IRRILEVANZA - INVESTITURA DELL'AUTORITA COMPETENTE E REGOLARITA FORMALE - LEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE (INVALIDITA DELLA NOMINA GOVERNATIVA DI ALCUNI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO).*

L'illegittima composizione del collegio giudicante - che si inquadra nello schema del difetto di giurisdizione e puo essere, pertanto, dedotto come motivo di ricorso per Cassazione contro le decisioni del consiglio di stato - non include anche le irregolarita relative alla nomina del giudice stesso o dei giudici componenti l'organo collegiale poiche, fuori dall'ipotesi di difetti cosi essenziali da rivelare la carenza totale di legittimazione del giudice o la sua assoluta inidoneita a far parte di un organo giurisdizionale che, appunto per la presenza di quel giudice, non coincide con quello che la legge ha delineato, occorre stare all'investitura che egli abbia ricevuto dall'autorita competente a conferirgliela e alla sua regolarita formale, fino a quando l'impugnativa nella competente Sede non ne abbia evidenziato l'illegittimita e, quindi, travolto l'esistenza. (nella specie il ricorrente aveva impugnato una decisione del consiglio di stato in base alla considerazione che la qualita di giudici amministrativi di due componenti del collegio che aveva pronunciato la decisione impugnata era contestata, essendo stata impugnata la relativa nomina a consiglieri di stato. Le Sezioni Unite, affermando che l'interesse all'impugnazione non puo essere meramente eventuale, hanno respinto il ricorso formulando il principio di diritto contenuto nella massima che precede). (Conf 4165/75, mass n 378510; (Conf 2715/74, mass n 371173).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)