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Sez. 1, Sentenza n. 6111 del 07/07/1997 (Rv. 505784 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Per tardiva riassunzione - Tempestiva eccezione - Mancanza - Deduzione in sede di impugnazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505784-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'estinzione del processo per tardiva riassunzione può essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua istanza e difesa nel medesimo grado di giudizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo all'estinzione, la quale pertanto non può essere dedotta e rilevata in sede di impugnazione neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)