Sez. 1, Sentenza n. 6111 del 07/07/1997 (Rv. 505784 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Per tardiva riassunzione - Tempestiva eccezione - Mancanza - Deduzione in sede di impugnazione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'estinzione del processo per tardiva riassunzione può essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua istanza e difesa nel medesimo grado di giudizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo all'estinzione, la quale pertanto non può essere dedotta e rilevata in sede di impugnazione neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)