Sez. 5, Sentenza n. 21307 del 22/03/2005 Cc. (dep. 07/06/2005) Rv. 232286 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Ricorso all'espediente della simulata qualità di esportatore abituale al fine di conseguire il regime agevolato dell'IVA sulle merci acquistate con conseguente possibilità di rivendita a prezzi maggiormente competitivi - Configurabilità del delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI
È configurabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) qualora il soggetto ricorra all'espediente della simulata qualità di esportatore abituale - mediante l'artificiosa costituzione del c.d. plafond, ottenuto attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti -, al fine di conseguire il regime agevolato dell'IVA sulle merci acquistate, con conseguente possibilità di rivenderle a prezzi maggiormente competitivi, in quanto la mancata percezione di somme rilevanti costituisce atto di disposizione da parte dell'Erario, sub specie di rinuncia all'esazione dell'importo dovuto, con evidente nocumento patrimoniale in diretta dipendenza causale dagli artifici o raggiri posti in essere dall'agente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)