Sez. 2, Sentenza n. 7996 del 29/01/2004 Cc. (dep. 24/02/2004) Rv. 228795 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di frode fiscale - Truffa - Rapporto di specialità - Configurabilità.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il delitto di frode fiscale si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma del secondo comma n. 1 dell'art. 640 cod. pen., in quanto è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non pone le due norme in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è posto al di fuori della fattispecie oggettiva: è indifferente che esso si verifichi, occorrendo solo che vi sia collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)