Sez. 3, Sentenza n. 1193 del 16/03/2000 Cc. (dep. 07/07/2000) Rv. 217178 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Reato di frode fiscale - Rapporto di specialità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Tra il reato di frode fiscale e la truffa non esiste rapporto di specialità perché, anche se le modalità di commissione del primo, elencate nell'art. 4 legge 516 del 1982, costituiscono altrettante ipotesi di artifici e raggiri, non si richiede, per la configurabilità di detto reato, l'effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria, né il raggiungimento di un ingiusto profitto con danno della stessa amministrazione, essendo sufficiente la semplice messa in opera delle operazioni indicate nel citato art. 4, con il dolo specifico, consistente nel fine dell'evasione o dell'ottenimento del rimborso, che diversamente manca nel reato di truffa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)