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Sez. L, Sentenza n. 6057 del 11/05/2000 (Rv. 536417 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Lavoratori divenuti inabili - Diritto alla permanenza in servizio in diverse mansioni - Sussistenza - Licenziamento - Legittimità - Inutilizzabilità del lavoratore - Onere probatorio relativo - Incidenza sul datore di lavoro.
Stato
decisa il 2000-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536417-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO

Il licenziamento per inabilità al servizio di cui all'art. 27 del regolamento all. A) del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 deve considerarsi ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; pertanto, per il carattere inderogabile della disciplina di legge in tema di licenziamenti individuali (art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604)- la quale considera giustificato il recesso solo se questo costituisca una "extrema ratio" - il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare l'impossibilità di altra utilizzazione del lavoratore licenziato nella propria organizzazione, come del resto si desume per lo specifico rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dallo stesso art. 27 del citato regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)