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Sez. L, Sentenza n. 4738 del 01/10/1985 (Rv. 442164 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - LAVORATORI DIVENUTI INVALIDI - DIRITTO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO IN POSTI SEDENTARI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442164-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - LAVORATORI DIVENUTI INVALIDI - DIRITTO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO IN POSTI SEDENTARI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri l'art. 27, primo comma, lett. B) dell'all. Al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 - nello stabilire che i lavoratori divenuti invalidi rimangano in servizio in posti sedentari - condiziona tale diritto del lavoratore all'effettiva sussistenza di posti disponibili con mansioni compatibili con le attitudini e le condizioni dell'agente inabile al servizio e, pertanto, ove non ricorra tale evenienza, il lavoratore non può vantare alcun diritto a rimanere in servizio. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha censurato l'interpretazione da parte del giudice del merito della normativa aziendale relativa al trattamento di fine rapporto). (V 978/85, mass n 439130; (Conf 450/84, mass n 432678).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)