Sez. 5, Sentenza n. 10419 del 12/05/2011 (Rv. 617934 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva di registro - Impugnazione - Ammissibilità - Vizi deducibili - Limiti - Rapporti con l'avviso di liquidazione dell'imposta principale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, poiché l'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva di registro contiene l'accertamento di un credito pecuniario del Fisco avente, per titolo, l'assoggettamento di un atto privato all'imposta di registro e, per oggetto, la somma di denaro corrispondente alla differenza tra l'importo dovuto e quello liquidato nell'avviso di liquidazione dell'imposta principale, il contribuente ha il diritto di impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva e, nel relativo giudizio, può far valere vizi pertinenti sia all'assoggettabilità dell'atto all'imposta, sia alla liquidazione dell'imposta, sia alla legittimità procedurale dell'avviso impugnato, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; peraltro, se l'assoggettabilità dell'atto all'imposta di registro è stata già definitivamente accertata a seguito della mancata impugnazione (o del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'impugnazione) dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale, il ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva non può fondarsi sulla contestazione dell'assoggettabilità dell'atto all'imposta di registro, poiché la relativa questione risulterebbe preclusa dall'accertamento definitivo già avvenuto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)