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Sez. 5, Sentenza n. 3346 del 11/02/2011 (Rv. 616789 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Mancata tempestiva impugnazione - Conseguenze - Incontestabilità della pretesa tributaria - Diritto al rimborso ex art. 79, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616789-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione (atto autonomamente impugnabile ex art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - come modificato dall'art. 7 del d.P.R., 3 novembre 1981, n. 739 -, applicabile nella fattispecie "ratione temporis", ed ora ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) lo rende irretrattabile e preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un'istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall'altro, la ricorrenza delle condizioni (pendenza di controversia o avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data dell'1 luglio 1986) per il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui all'art. 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)