Sez. 5, Sentenza n. 19310 del 22/09/2011 (Rv. 618993 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Processo tributario - Giudicato esterno - Rilevanza in un altro giudizio riguardante un diverso atto - Condizioni - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 cod. civ. - secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della "causa petendi", intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto ("petitum" mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato ("petitum" immediato) - è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un avviso di accertamento ed una cartella di pagamento), purchè sia identico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto facesse stato, ex art. 2909 cod. civ., la sentenza irrevocabile di annullamento dell'avviso di accertamento, con cui era stato rettificato il reddito per una certa annualità e disconosciute le perdite di esercizio, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento con cui l'Amministrazione aveva ridotto i crediti di imposta, maturati in relazione alle perdite oggetto dell'accertamento, poi annullato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)