Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 02/05/1975 (Rv. 375313 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - NOTIFICAZIONE - DA PARTE DEL CREDITORE PROCEDENTE - NECESSITA - OMISSIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPONIBILITA - AZIONE DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE PROCEDENTE - AMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - NOTIFICAZIONE - DA PARTE DEL CREDITORE PROCEDENTE - NECESSITA - OMISSIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPONIBILITA - AZIONE DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE PROCEDENTE - AMMISSIBILITA.*
La disposizione dell'art 498 cod proc civ, al fine di consentire l'intervento nel procedimento esecutivo in corso dei creditori aventi diritto di prelazione sull'immobile iscritto nei pubblici registri, pone a carico del creditore pignorante l'Onere di notificare ad essi un avviso dell'espropriazione, in Mancanza del quale il giudice non puo provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita. Per la inosservanza di tale precetto non e prevista sanzione di nullita, per cui puo aversi irregolarita da far valere nei modi e nei termini dell'opposizione agli Atti esecutivi ex art 617 cod proc civ; e concretando tale inosservanza un illecito ai sensi dell'art 2043 cod civ, che puo risolversi in danno di quei creditori (i quali vengono a trovarsi di fronte ad una vendita o ad una assegnazione valide sulle quali non possono avere incidenza i loro diritti di prelazione), possono, costoro, agire per il risarcimento del danno stesso contro il creditore procedente che abbia omesso di notificare loro l'avviso in oggetto. (V 547/73, mass n 362584; 3207/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)