Sez. U, Sentenza n. 548 del 24/02/1973 (Rv. 362584 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - OMISSIONE - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - SUCCESSIVO - NOTIZIA AL PRIMO PIGNORANTE - MANCANZA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - VENDITA FORZATA - ISTANZA DI VENDITA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - PIGNORAMENTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA (PER DECORSO DI TERMINE) - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - OMISSIONE - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - SUCCESSIVO - NOTIZIA AL PRIMO PIGNORANTE - MANCANZA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - VENDITA FORZATA - ISTANZA DI VENDITA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - PIGNORAMENTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA (PER DECORSO DI TERMINE) - ESCLUSIONE.*
Le irregolarita verificatesi nel processo esecutivo per non essere stata data notizia, nella ipotesi prevista dal primo capoverso dell'art 524 cod proc civ, del successivo pignoramento al creditore primo pignorante, o per mancato avviso ai creditori iscritti, secondo la prescrizione dell'art 498, vanno denunziate nelle forme e nei termini di cui all'art 617 dello stesso codice. L'inosservanza delle suddette norme incide sulla legittimita della ordinanza di vendita (e solo nel caso che abbia determinato l'assenza dal processo esecutivo di quei creditori qualificati), ma non puo considerarsi di ostacolo alla proposizione dell'istanza intesa a provocare quel provvedimento e, quindi, neppure alla produzione dell'effetto impeditivo della perdita di efficacia del pignoramento che a tale istanza la legge riconnette. Peraltro, l'attivita di cui al citato art 524 e demandata al cancelliere, anziche alla parte, e della sua omissione - come di quella dello avviso prescritto dall'art 498 - gli unici legittimati a dolersi sono i creditori a favore dei quali quegli Atti segnalativi sono predisposti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 524, Cod. Proc. Civ. art. 501, Cod. Proc. Civ. art. 498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)