Sez. 3, Sentenza n. 2023 del 01/03/1994 (Rv. 485512 - 01)
Esecuzione forzata - Mobiliare - In genere | Vendita forzata - Purgazione del bene espropriato dai privilegi - Ammissibilità - Omesso avviso al creditore titolare di un privilegio o mancato intervento dello stesso - Conseguenze - Rimedi oppositivi all'esecuzione - Esperibilità - Esclusione - Rimedi risarcitori nei confronti del creditore esecutante - Ammissibilità.
Esecuzione forzata - Mobiliare - In genere
Nell'espropriazione forzata mobiliare, la vendita forzata a norma dell'art. 586 cod. proc. civ., che è applicabile anche al caso del pegno e del privilegio speciale, comporta la purgazione del bene espropriato dai privilegi, di cui risulta gravato, con la conseguenza che il creditore titolare di un privilegio, che non sia stato avvertito (art. 498 cod. proc. civ.) o non sia intervenuto (art. 499 stesso codice), rimane escluso dai rimedi cosiddetti oppositivi all'esecuzione, non avendo egli conseguito in alcun modo la veste di parte del processo esecutivo, con la conseguenza che allo stesso possono essere riconosciuti soltanto rimedi risarcitori nei confronti del creditore esecutante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 498, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)