Sez. 1, Sentenza n. 8154 del 10/08/1990 (Rv. 468783 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONCORSI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO - PROVA DEL VINCOLO SOCIALE - PRESUPPOSTO - FIDEIUSSIONI O FINANZIAMENTI A FAVORE DELL'IMPRENDITORE - INDICI RIVELATORI DI TALE VINCOLO - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONCORSI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO - PROVA DEL VINCOLO SOCIALE - PRESUPPOSTO - FIDEIUSSIONI O FINANZIAMENTI A FAVORE DELL'IMPRENDITORE - INDICI RIVELATORI DI TALE VINCOLO - CONDIZIONI.*
Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, occorre la prova del vincolo sociale, che presuppone la sussistenza di un fondo comune, di un'alea comune nei guadagni e nelle perdite, nonché della affectio societatis. Le fideiussioni o i finanziamenti in favore dell'imprenditore non sono, di per sè, sufficienti a fornire tale prova, non essendo idonei ad evidenziare il rapporto sociale tra quest'ultimo ed il garante o il finanziatore, ma possono soltanto costituire indici rivelatori del rapporto stesso, allorquando per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali. (V 4827/88, mass n 459646; (Conf 6087/86, mass n 448402; (Conf 7119/82, mass n 424786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)