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Sez. 6, Ordinanza n. 22477 del 16/05/2005 Cc. (dep. 14/06/2005) Rv. 232308 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione patrimoniale - Inizio del procedimento successivamente all'applicazione di misura personale ed in costanza della sua esecuzione - Legittimità - Adozione della confisca dopo la cessazione della misura personale - Possibilità - Rispetto del termine di cui all'art. 2 ter, comma terzo, Legge n. 575 del 1965 - Necessità.
Stato
decisa il 2005-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232308-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la procedura finalizzata al sequestro e alla confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza può essere iniziata anche successivamente all'applicazione di una misura di prevenzione personale, purchè in costanza della sua esecuzione; in tal caso è indifferente il momento in cui la procedura si conclude, ben potendo il provvedimento ablatorio intervenire dopo la cessazione della misura personale, purchè nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 2-ter, comma terzo, Legge 31 maggio del 1965, n. 575, decorrente all'avvenuto sequestro.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)