Sez. L, Sentenza n. 9498 del 13/09/1993 (Rv. 483743 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) | Tra unità sanitarie locali e strutture private di diagnostica strumentale e di laboratorio - Tariffe stabilite dagli accordi nazionali - Modificabilità - Condizioni - Attivazione delle relative procedure - Diritto soggettivo del privato - Insussistenza - Conseguenze - Mancanza di detta attivazione - Potere delle U.S.L. di modificare le tariffe o del giudice ordinario di determinare queste ultime in via sostitutiva - Esclusione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)
Nel sistema di convenzionamento fra U.S.L. e strutture private di diagnostica strumentale e di laboratorio, che deve avvenire secondo schemi predisposti da accordi nazionali (stipulati fra governo, regioni e A.N.C.I., da un lato, ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dall'altro), le tariffe stabilite da tali accordi - del cui contenuto le convenzioni particolari stipulate dalle varie U.S.L. (estranee agli accordi medesimi) sono meramente riproduttive - possono essere modificate solo con le particolari procedure previste nei ripetuti accordi, per l'attivazione delle quali non è configurabile un diritto soggettivo del privato. Pertanto, in mancanza dell'attuazione di siffatte procedure (finalizzate all'uniformità su tutto il territorio nazionale del trattamento economico dei soggetti convenzionati), è escluso sia il potere della U.S.L. di modificare in sede locale le tariffe, sia il potere del giudice ordinario di determinare in via sostitutiva tali tariffe nella controversia fra U.S.L. e strutture convenzionate.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)