Sez. 1, Sentenza n. 318 del 15/01/1998 (Rv. 511597 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Tariffe stabilite dagli accordi nazionali - Modificabilità - Condizioni - Rispetto delle relative procedure - Necessità - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
Nel sistema di convenzionamento tra USL e strutture private di diagnostica strumentale e di laboratorio, al fine di garantire l'uniformità del trattamento economico dei soggetti convenzionati su tutto il territorio nazionale, le tariffe stabilite dagli accordi nazionali possono essere modificate solo con le particolari procedure previste dagli accordi medesimi; nel quadro di tali procedure, l'incontro preventivo tra le parti dell'accordo nazionale si pone come condizione di procedibilità, posto che solo le parti di quell'accordo sono legittimate a modificarne il contenuto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)