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Sez. 5, Sentenza n. 2065 del 13/02/2001 (Rv. 543824 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Assegnazione forzata di bene pignorato - Cessione di beni - Configurabilità - Fattura - Emissione - Obbligo a carico del debitore espropriato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543824-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

L'assegnazione forzata dei beni pignorati ha carattere traslativo ed oneroso, dovendo essere effettuata per un valore che non sia inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente. Pertanto la consegna del bene a seguito del provvedimento di assegnazione disposto dal giudice dell'esecuzione si configura come "cessione" assoggettabile ad IVA e comporta per il debitore espropriato (cedente) l'obbligo di emettere fattura con addebito d'imposta per l'assegnatario (cessionario).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)