Sez. 1, Sentenza n. 7528 del 12/08/1997 (Rv. 506707 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Bene aziendale - Vendita in sede di esecuzione forzata - IVA - AssoggettabilitĂ .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE
La vendita in sede di esecuzione forzata di un bene facente parte di un'azienda va assoggettata all'IVA ed alla imposta fissa di registro, atteso che l'art. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 definisce al primo comma come cessioni di beni soggette ad IVA gli "atti a titolo oneroso che importano il trasferimento di proprietĂ ", adottati nell'esercizio di impresa, senza distinzione tra la natura volontaria o coattiva del trasferimento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)