Sez. L, Sentenza n. 4314 del 25/06/1988 (Rv. 459323 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI NORMALI DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITÀ - ESTENSIONE AGLI EMOLUMENTI ACCESSORI DI CARATTERE RETRIBUTIVO MA DIRETTI A COMPENSARE UN RISCHIO PARTICOLARE O UN DISAGIO AMBIENTALE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI NORMALI DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITÀ - ESTENSIONE AGLI EMOLUMENTI ACCESSORI DI CARATTERE RETRIBUTIVO MA DIRETTI A COMPENSARE UN RISCHIO PARTICOLARE O UN DISAGIO AMBIENTALE - ESCLUSIONE.*
Il principio dell'irriducibilità della retribuzione, desumibile dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori, riguarda solo le componenti normali della retribuzione, intesa come corrispettivo della prestazione ordinaria inerente al valore professionale delle mansioni, ma non anche quegli emolumenti accessori che, pur avendo carattere retributivo, sono diretti a compensare un rischio particolare od un disagio ambientale e quindi, non facendo parte della retribuzione normale, possono legittimamente venire meno allorché non sussistano più le circostanze estrinseche cui sono connesse. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito, il quale aveva escluso che il principio dell'irriducibilità della retribuzione trovasse applicazione al cosiddetto trattamento estero). (V 4578/87, mass n 453250; (V 5284/87, mass n 453860).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)