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Sez. L, Sentenza n. 5284 del 15/06/1987 (Rv. 453860 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - IN GENERE - MUTAMENTO - PRINCIPIO DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - ESTENSIONE AI TRATTAMENTI OCCASIONALI E MUTEVOLI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453860-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - IN GENERE - MUTAMENTO - PRINCIPIO DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - ESTENSIONE AI TRATTAMENTI OCCASIONALI E MUTEVOLI - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 2103 cod. civ., la garanzia della irriducibilità della retribuzione, nel caso in cui le nuove mansioni siano equivalenti alle ultime effettivamente svolte, riguarda solo i compensi collegati con nesso di causalità alle specifiche condizioni e qualità di svolgimento delle mansioni previste contrattualmente come normali, cioè i compensi intrinsecamente inerenti a particolari modalità della prestazione, che la qualità delle mansioni di per sè esiga, implicando esse particolari difficoltà o specifiche conoscenze tecniche, e non anche i trattamenti occasionali e mutevoli, in quanto attinenti a contingenti modalità della prestazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che il lavoratore avesse diritto a conservare il godimento della cosiddetta indennità di immersione, in quanto inscindibilmente inerente alla precedente attività di geometra-sommozzatore). (V 5682/86, mass n 448161; (V 5715/84, mass n 437398; (V 3671/83, mass n 428567; (V 1619/83, mass n 426454).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)