Sez. L, Sentenza n. 4573 del 19/05/1987 (Rv. 453250 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE PER ULTIME - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - INDENNITÀ GODUTE IN PRECEDENZA IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE MANSIONI SVOLTE - RIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO - INDENNITÀ CORRISPETTIVA DI PARTICOLARI MODALITÀ DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA - GARANZIE DELL'IRRIDUCIBILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (PASTICCIERE ADIBITO A NUOVE MANSIONI DI CUOCO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE PER ULTIME - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - INDENNITÀ GODUTE IN PRECEDENZA IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE MANSIONI SVOLTE - RIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO - INDENNITÀ CORRISPETTIVA DI PARTICOLARI MODALITÀ DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA - GARANZIE DELL'IRRIDUCIBILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (PASTICCIERE ADIBITO A NUOVE MANSIONI DI CUOCO).*
Nel caso di consentita adibizione del lavoratore a nuove mansioni equivalenti, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. (nel nuovo testo ex art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300), le indennità percepite delle mansioni originarie fanno parte della retribuzione irriducibile ove siano effettivamente e per loro natura causalmente collegate con la specifica qualità soggettiva (intesa come sintesi della professionalità posseduta dal lavoratore) delle mansioni precedenti, mentre restano, invece, fuori della garanzia d'irriducibilità se erano compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della medesima, il cui venir meno comporta anche il venir meno della relativa remunerazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dal S.C. - aveva ritenuto, in applicazione dell'enunciato principio, l'irriducibilità, nei confronti di un lavoratore adibito a nuove mansioni di cuoco, del superminimo percepito nelle precedenti mansioni di pasticciere, ai sensi dell'accordo aziendale 8 luglio 1970 per i pasticcieri di Roma e provincia). (Conf 3914/86, mass n 446751; (Conf 1567/86, mass n 442234; (Conf 5715/84, mass n 437398).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)