Sez. 4, Sentenza n. 3197 del 04/11/1986 Ud. (dep. 16/03/1987) Rv. 175360 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE E GIUDIZIO DI RINVIO - ACCOGLIMENTO PARZIALE IN SEDE DI RINVIO DELLA DOGLIANZA DELL'IMPUTATO - CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE E GIUDIZIO DI RINVIO - ACCOGLIMENTO PARZIALE IN SEDE DI RINVIO DELLA DOGLIANZA DELL'IMPUTATO - CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
In materia di spese giudiziali in Sede di giudizio di rinvio, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 544 cod. proc. pen. va coordinata con i principi fondamentali della soccombenza stabiliti dall'art. 213 stesso codice. Pertanto, se a seguito di impugnazione l'imputato veda accolto, sia pure parzialmente, il suo gravame, egli non può essere condannato alle spese del giudizio d'impugnazione, perché questo è stato utilmente provocato. (nella specie è stata annullata la sentenza con cui il giudice del rinvio, pur accogliendo la doglianza dell'imputato sul punto per cui vi era stato annullamento da parte di questa Corte, lo aveva condannato al "pagamento delle spese processuali di entrambi i giudizi d'appello"). (Conf mass n 158438; (Conf mass n 126214).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)