Sez. 6, Sentenza n. 1285 del 12/10/1973 Ud. (dep. 13/02/1974) Rv. 126214 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE E GIUDIZIO DI RINVIO - ACCOGLIMENTO, ANCHE PARZIALE, DELL'IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA DELLA CONDANNA ALLE SPESE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE E GIUDIZIO DI RINVIO - ACCOGLIMENTO, ANCHE PARZIALE, DELL'IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA DELLA CONDANNA ALLE SPESE.*
Il comma ultimo dell'art 544 cod proc pen, che dispone che, se l'imputato viene condannato, deve essere condannato anche al pagamento delle spese dei precedenti giudizi, escluso quello di Cassazione quando l' annullamento e stato determinato dal suo ricorso, va interpretato facendo riferimento al principio fondamentale stabilito dall'art 213 cod proc pen in tema di spese nei giudizi di impugnazione (principio della soccombenza). Pertanto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese verso l' erario nel giudizio di rinvio deve ritenersi legittima soltanto quando nessuno dei motivi di appello sia stato accolto, con incidenza nel merito della pronuncia stessa. (V 119213, anno 1971, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)