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Sez. 3, Sentenza n. 12356 del 24/05/2006 (Rv. 591206 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE | Preliminare di vendita dell'immobile stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge 392 del 1978 - Diritto di prelazione del locatario - Sussistenza - Esclusione - "Denunciatio" al locatario - Dopo l'entrata in vigore della legge - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591206-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE

Il conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione non ha diritto alla prelazione di cui all'art. 38 della legge n. 392 del 1978 qualora, al momento dell'entrata in vigore di tale legge, il proprietario avesse già stipulato un preliminare di vendita dell'immobile, essendosi in presenza di una situazione obbligatoria già definita, con l'impegno verso il terzo, da una legittima attività negoziale del proprietario stesso compiuta quando il diritto di prelazione del conduttore non era ancora sorto, restando di conseguenza irrilevante che il proprietario, dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ne faccia la "denunciatio" al conduttore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 391 art. 38, Legge 27/07/1978 num. 391 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)