Sez. 1, Sentenza n. 7886 del 28/09/1994 (Rv. 487918 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consultazioni elettorali amministrative - Rimozione della causa di ineleggibilità ex art. 2, primo comma n. 11, legge n. 154 del 1981 - Tempestività - Condizioni - Presentazioni delle dimissioni ed astensione effettiva dalle attività inerenti all'ufficio rivestito - Insufficienza - Conseguenze.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di consultazioni elettorali amministrative, ai fini della tempestiva rimozione (non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, coincidente con quello in cui avviene la presentazione della candidatura) della causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, primo comma n. 11. della legge 23 aprile 1981 n. 154, non è sufficiente la presentazione delle dimissioni, seguita dall'astensione effettiva dalle attività inerenti all'ufficio rivestito (sia esso onorario davvero ricollegabile ad un rapporto di lavoro dipendente), ma è necessario, ove l'amministrazione non provveda sulla domanda di dimissioni, che sia trascorso il termine previsto dal comma quinto del citato art. 2, in base al quale la domanda di dimissioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)