Sez. 1, Sentenza n. 4365 del 09/04/1992 (Rv. 476709 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Consultazioni elettorali amministrative - Candidato svolgente le funzioni di giudice conciliatore - Incarico - Dimissioni - Causa di ineleggibilità - Tempestiva cessazione - Condizioni - Disciplina relativa - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 51 Cost. - Manifesta infondatezza.
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)
Al fine della tempestiva cessazione (non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature) della causa di ineleggibilità, in consultazioni elettorali amministrative, di cui all'art. 2, primo comma n. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la richiesta di dimissioni dall'incarico di giudice conciliatore deve pervenire non solo all'autorità competente a deliberare su di essa - e cioè, ai sensi dell'art. 25 dell'Ordinamento giudiziario, al presidente della Corte di Appello -, ma anche in tempo utile perché prima del termine ultimo suddetto possa esaurirsi lo "spatium deliberandi" (cinque giorni) concesso alla detta autorità stabilito per la formazione - in difetto di provvedimento espresso - del silenzio - assenso rispetto alle dimissioni, la cui accettazione è condizione indispensabile per determinare la suddetta cessazione, ad integrare la quale non è sufficiente l'unilaterale dismissione dell'esercizio delle funzioni di cui trattasi, senza che tale disciplina violi gli artt. 3 e 51 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 51, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)