Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013 (Rv. 628973 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Riproduzione integrale degli atti di causa mediante assemblaggio - Integrazione del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso formulato per "assemblaggio" del contenuto di tutti gli atti processuali, quali l'avviso di accertamento, i ricorsi e le sentenze di diversi gradi di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)