Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17002 del 09/07/2013 (Rv. 627181 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Riproduzione integrale degli atti di causa mediante assemblaggio - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell'assemblaggio, mediante la riproduzione integrale dell'avviso di accertamento, ma omettendo la chiara enunciazione delle censure proposte rispetto ai punti della decisione oggetto di critica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)