Sez. L - , Sentenza n. 670 del 12/01/2018 (Rv. 646727 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Cassa Edile - Revoca della delega di pagamento - Limiti - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, spettano ai lavoratori a titolo retributivo, ma pur configurandosi il rapporto con la Cassa Edile quale delegazione di pagamento, quest'ultima può essere revocata solo ove il datore abbia corrisposto direttamente ai lavoratori gli importi che avrebbe dovuto accantonare, dovendo la Cassa poter disporre delle somme necessarie a svolgere le proprie funzioni previdenziali ed assistenziali, volte ad assicurare ai beneficiari l'effettività del pagamento delle dette spettanze, in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda, ove più facilmente si verificano elusioni o ritardi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1271
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)