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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10140 del 09/05/2014 (Rv. 630794 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Cassa Edile di mutualità ed assistenza per i dipendenti di imprese edili - Versamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti per ferie, festività e gratifiche - Natura retributiva - Rapporto con la Cassa Edile - Delegazione di pagamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630794-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, configurandosi il rapporto con la Cassa Edile quale delegazione di pagamento, con la conseguenza che la stessa è obbligata nei confronti dei lavoratori solo a seguito del pagamento delle somme da parte del datore di lavoro. Ne consegue che, se ben può agire il lavoratore nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie, egualmente la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1271

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)