Sez. 1, Sentenza n. 4131 del 14/05/1990 (Rv. 467139 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE - AREE COMPRESE NEI P.E.E.P. O LOCALIZZATE CON DELIBERA COMUNALE O DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - QUALITÀ DI BENEFICIARIO DEL COMUNE - DELEGA PER ATTI ESPROPRIATIVI A COOPERATIVE EDILIZIE - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE - AREE COMPRESE NEI P.E.E.P. O LOCALIZZATE CON DELIBERA COMUNALE O DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - QUALITÀ DI BENEFICIARIO DEL COMUNE - DELEGA PER ATTI ESPROPRIATIVI A COOPERATIVE EDILIZIE - IRRILEVANZA.*
Nelle espropriazioni disposte a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per la realizzazione di alloggi economici e popolari, con riguardo alle aree comprese nei P.e.E.P. o localizzate con apposita delibera comunale o del Presidente della giunta regionale (art. 35 e 51 legge citata), beneficiario è e resta il comune pur se abbia delegato gli Atti espropriativi a cooperative edilizie, poiché queste agiscono, a norma dell'art. 60 della stessa legge, in nome e per conto del comune stesso. Ne consegue che spetta al comune, in via esclusiva, la legittimazione passiva nel giudizio in cui l'espropriato contesta la stima della indennità effettuata in Sede amministrativa. (Conf 7079/88, mass n 461243; (Conf 3566/87, mass n 452526; (Conf 2489/85, mass n 440326).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)