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Sez. 1, Sentenza n. 7079 del 28/12/1988 (Rv. 461243 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - AREE COMPRESE NEI PIANI APPROVATI EX LEGGE N. 167 DEL 1962 OVVERO LOCALIZZATE CON DELIBERA MUNICIPALE O DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ENTE BENEFICIARIO - COMUNE - DELEGAZIONE DEGLI ATTI ESPROPRIATIVI AD UNA COOPERATIVA EDILIZIA - IRRILEVANZA - OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461243-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - AREE COMPRESE NEI PIANI APPROVATI EX LEGGE N. 167 DEL 1962 OVVERO LOCALIZZATE CON DELIBERA MUNICIPALE O DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ENTE BENEFICIARIO - COMUNE - DELEGAZIONE DEGLI ATTI ESPROPRIATIVI AD UNA COOPERATIVA EDILIZIA - IRRILEVANZA - OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE - SUSSISTENZA.*

Nelle espropriazioni disposte, a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, con riguardo ad aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167, (e successive modificazioni) ovvero anche, in Mancanza di detti piani, con riguardo ad aree localizzate con apposita delibera municipale o del Presidente della giunta regionale (artt. 35 e 51 della citata legge), beneficiario è il comune, pure se abbia delegato agli Atti espropriativi una cooperativa edilizia, ai sensi dell'art. 60 della legge medesima, perché l'ente privato, sulla base di tale delega, agisce in nome e per conto dell'ente territoriale. Ne consegue che al comune stesso spetta la legittimazione passiva nel giudizio con cui l'espropriato si opponga alla stima dell'indennità effettuata in Sede amministrativa. (V 3566/87, mass n 452526; (V 2489/85, mass n 440326).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)