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Sez. 1, Sentenza n. 5713 del 21/10/1988 (Rv. 460246 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE - VENDITA DI ARTICOLI SANITARI NORMALMENTE POSTI IN VENDITA NELLE FARMACIE SECONDO GLI USI - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE COMUNALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE EX ART. 57 DEL D.M. 14 GENNAIO 1972 - ILLEGITTIMITÀ DI DETTA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA DI CALZATURE.*
Stato
decisa il 1988-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460246-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE - VENDITA DI ARTICOLI SANITARI NORMALMENTE POSTI IN VENDITA NELLE FARMACIE SECONDO GLI USI - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE COMUNALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE EX ART. 57 DEL D.M. 14 GENNAIO 1972 - ILLEGITTIMITÀ DI DETTA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA DI CALZATURE.*

Con riguardo all'esonero dei farmacisti dalla disciplina della legge 11 giugno 1971 n. 426, previsto dall'art. 45 della legge medesima per "prodotti farmaceutici o specialità medicinali", l'art. 57 del d.m. 14 gennaio 1972, che include in detto esonero, fra l'altro, "gli articoli sanitari", integra una disposizione regolamentare illegittima, e come tale disapplicabile (art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E), atteso che estende l'esenzione contemplata dalla norma di legge all'infuori dello ambito cui essa si riferisce, cioè quello dei prodotti che non solo abbiano attinenza con la salute, ma altresì siano soggetti alla disciplina speciale in tema di attività commerciale delle farmacie. (nella specie, si verteva in tema di sanzione pecuniaria amministrativa, irrogata ad un farmacista per la vendita senza licenza di sandali o zoccoli di tipo anatomico. L'opposizione dell'intimato era stata respinta dal pretore, sul rilievo che dette merci non presentavano attitudini terapeutiche idonee a differenziarle dalle comuni calzature, e quindi a farle includere fra gli articoli sanitari di cui al suddetto art. 57 del d.m. 14 gennaio 1972, con la precisazione che, comunque, tale disposizione era da considerarsi illegittima. La S.C., dando atto dell'insindacabilità di detto accertamento in fatto, ha affrontato la questione della legittimità della norma regolamentare, con l'affermazione del principio di cui sopra, per disattendere le deduzioni del farmacista circa il difetto dell'elemento soggettivo per la punibilità dell'infrazione). (V 138/85, mass n 483333; (V 1574/84, mass n 433651).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 45 CORTE COST., DM 14/01/1972 art. 57, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)