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Sez. 1, Sentenza n. 1574 del 07/03/1984 (Rv. 433651 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE - VENDITA DI "ARTICOLI SANITARI NORMALMENTE POSTI IN VENDITA NELLE FARMACIE SECONDO GLI USI" - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE COMUNALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE IN ORDINE ALLA VENDITA DI CALZATURE.*
Stato
decisa il 1984-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433651-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE - VENDITA DI "ARTICOLI SANITARI NORMALMENTE POSTI IN VENDITA NELLE FARMACIE SECONDO GLI USI" - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE COMUNALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE IN ORDINE ALLA VENDITA DI CALZATURE.*

Le Disposizioni degli artt. 45 n. 2 della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio, e 57 secondo comma del regolamento esecutivo della legge medesima, contenuto nel d.m. 14 gennaio 1972, in base alle quali il farmacista è esonerato dallo Obbligo della preventiva autorizzazione comunale, oltre che per la vendita dei prodotti farmaceutici o specialità medicinali, dei prodotti affini e dei presidi medico-chirurgici, anche per la vendita degli "articoli sanitari normalmente posti in vendita nelle farmacie secondo gli Usi", possono essere invocate con riguardo a calzature, che non presentino i connotati di calzature ortopediche da includere nel novero dei presidi medico-chirurgici (in difetto di apposito provvedimento del ministero della sanità), solo quando le calzature medesime siano qualificabili come articoli sanitari, cioè presentino caratteristiche ed accorgimenti tecnici (come quelli rivolti a preservare il piede da deformazioni) differenziali rispetto alle comuni scarpe, sandali o zoccoli, ed inoltre risultino, in via preferenziale e prevalente, vendute nelle farmacie anziché nei negozi di calzature, secondo una prassi commerciale (sia spontanea, sia determinata da meccanismi di esclusiva) da riscontrarsi con riferimento al mercato nella sua globalità, e cioè considerando tanto gli esercizi farmaceutici quanto quelli non farmaceutici, nonché con riferimento al tipo merceologico cui appartiene il prodotto, non alla singola e specifica marca del prodotto stesso. (nella specie, con riguardo ai "sandali anatomici pescura del dr. Scholl'S", la sentenza impugnata aveva ritenuto consentita la libera vendita in farmacia, senza l'autorizzazione prescritta dalla citata legge sulla disciplina del commercio, considerando che i sandali anatomici costituiscono articoli sanitari, e che i sandali di detta marca sono normalmente venduti nelle farmacie. La suprema Corte, pur rilevando che l'inclusione dei sandali fra gli articoli sanitari non risultava in concreto accertata, e che l'indagine sulla normalità della loro vendita in farmacia era stata condotta in base alla specifica marca e non al tipo merceologico, inteso come "genus", alla stregua del principio di cui sopra, ha respinto il ricorso in quanto il ricorrente censurava quella sentenza solo in ordine alla ritenuta possibilità di dare rilievo ad una prassi commerciale derivante da accordi di esclusiva con i rivenditori.*

Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 37, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 45 CORTE COST., DM 14/01/1972 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)