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Sez. U, Sentenza n. 8385 del 27/07/1993 (Rv. 483333 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni | Corsi di formazione professionale concessi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Finanziamento con contributi in parti uguali a carico del Fondo sociale europeo e della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale - Procedimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale - Esaurimento - Controversie insorte nella fase di esecuzione del rapporto di sovvenzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 1993-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483333-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni

In tema di finanziamento dei corsi di formazione professionale, concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con contributi in parti uguali a carico del Fondo sociale europeo e della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale, previa approvazione, da parte della Commissione Cee, del relativo progetto presentato dall'amministrazione italiana, una volta esaurito il procedimento previsto dalla normativa comunitaria (decisione CEE n. 66 del 1971 e Regolamenti Cee n. 2936 del 1971 e n. 858 del 1972) e nazionale (legge n. 736 del 1973), il privato beneficiario acquista un vero e proprio diritto (soggettivo) di credito verso l'amministrazione, che è obbligata a corrispondere la somma indicata nel provvedimento di sovvenzione, con la conseguenza che le controversie insorte nella fase (paritetica) di esecuzione del rapporto. (Nella specie, in relazione alla mancata erogazione del contributo statale a seguito di pretesi inadempimenti del privato nell'esecuzione del programma oggetto dell'intervento) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando l'esatto adempimento degli obblighi reciproci e la verifica dei presupposti di esigibilità del credito del privato e non incidendo sull'atto amministrativo di sovvenzione, né sul potere discrezionale di concessione del contributo, già esercitato dalle autorità comunitarie e nazionali.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 01/02/1971 num. 66 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 01/02/1971 num. 66 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 01/02/1971 num. 66 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 08/11/1971 num. 2396 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 08/11/1971 num. 2396 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 24/04/1972 num. 858, Legge 08/11/1973 num. 736

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)